Nuove norme fiscali per i contratti di assicurazione sulla vita non sciolti
Publié le 07 juin 2016
L'IRS ha infine incluso nella sua base di dati documentali la famosa risposta dipartimentale "Ciot» del 23 febbraio 2016. Una risposta che indica il nuovo regime di tassazione applicabile al contratto di assicurazione sulla vita concorda con fondi comuni di una coppia sposata sotto il regime della Comunità e non risolto per la morte del coniuge del coniuge assicurato.
Finora, alla morte del coniuge del coniuge assicurato, è stato riconosciuto che dovrebbe integrare il valore commutato di tale contratto, la metà del capitale di immobili. Infatti, il contratto è considerato un bene della Comunità, ciascun coniuge aveva diritto alla metà del suo valore. Se del caso, risultato nell'insediamento dell'eredità del defunto, gli eredi dovevano pagare le tasse di successione le somme che non erano (ancora) perché il contratto non era sciolto.
Cambiamento di regola! Ora, per estates aperto dal 1° gennaio 2016, questi contratti di assicurazione sulla vita non sciolto, anche se fanno parte della tenuta, sono esenti dall'ereditarietà, a prescindere infatti la qualità dei beneficiari indicata nel contratto. Una deroga temporanea poiché gli importi che verranno segnalati alla seconda morte saranno tassati secondo le regole del diritto comune. ER
Attenzione tuttavia, questa soluzione si applica solo all'imposta 'flusso'. Da un punto di vista civile, il valore di riscatto di contanti di una vita alimentata da fondi comuni di investimento fa parte della Comunità e deve quindi essere integrato per la metà del capitale della tenuta. Questa differenza di trattamento richiede logicamente il notaio responsabile per la successione di eseguire una doppia liquidazione (civile e fiscale).
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